Un avvocato non può assistere, contemporaneamente, più parti coinvolte nell’ambito di una causa, perché si profila un conflitto di interesse tale da rendere nulla la procura rilasciata dai clienti al proprio comune difensore. A ribadire questo principio di incompatibilità è stato il tribunale di Spoleto, chiamato a decidere sull’opposizione presentata da un’azienda contro il decreto ingiuntivo di 120 mila euro emesso da un istituto di credito, ma a rendere il ricorso dei debitori inammissibile è stata un’eccezione preliminare presentata sul conflitto di interessi riguardante gli opponenti, vale a dire il rappresentante legale dell’azienda e due soggetti fideiussori che avevano fornito le garanzie per consentire l’apertura del conto corrente presso l’agenzia di una banca nazionale, tutti poi chiamati a saldare lo scoperto contabile risultato al momento della chiusura del deposito. Ma nell’impugnare l’atto presentando l’opposizione, l’amministratore della società e i garanti avevano rilasciato la procura a essere difesi a un solo legale, scelta che aveva portato la difesa della banca a evidenziare il conflitto di interessi riguardante le parti ricorrenti.
L'eccezione
L’eccezione pregiudiziale, presentata dall’avvocato reatino Antonio Belloni, è stata ritenuta fondata e accolta da parte del giudice Alberto Cappellini, decisione che ha vanificato l’approfondimento degli altri motivi e ha portato alla conferma del decreto ingiuntivo, con condanna alle spese processuali degli opponenti. Decisione che, al di là della materia del contendere, riveste particolare rilievo per gli avvocati alla luce, soprattutto, del principio ribadito dalla Cassazione nel 2022, e fatto proprio dal giudice, secondo il quale “l’accertamento del conflitto di interessi tra più parti patrocinate in giudizio dal medesimo difensore comporta la declaratoria di nullità della procura alle liti”. Il tribunale, nelle motivazioni della sentenza, si è premurato anche di specificare che “la giurisprudenza oscilla tra una posizione di nullità di tutte le procure alle liti rilasciate al medesimo difensore da parti in conflitto di interessi e la nullità delle procure conferite posteriormente alla prima”, ma nel caso in esame “il mandato risulta essere contestuale e la sanzione di nullità deve colpire tutti i rapporti, dichiarando inammissibile l’intera opposizione”.